Sentenza 560/1988 (ECLI:IT:COST:1988:560)
Massima numero 11917
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Titolo
SENT. 560/88 B. SANITA' PUBBLICA - PRESIDI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE DI LABORATORIO - INDIRIZZO E COORDINAMENTO GOVERNATIVO IN MATERIA - SUSSISTENZA DI IDONEO FONDAMENTO LEGISLATIVO E DI CRITERI TECNICI.
SENT. 560/88 B. SANITA' PUBBLICA - PRESIDI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE DI LABORATORIO - INDIRIZZO E COORDINAMENTO GOVERNATIVO IN MATERIA - SUSSISTENZA DI IDONEO FONDAMENTO LEGISLATIVO E DI CRITERI TECNICI.
Testo
Il potere di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, si riconduce alle esigenze unitarie radicate nei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 32 Cost. - e, cioe', alla garanzia di eguale assistenza sanitaria per tutti i cittadini nel territorio della Repubblica - e, per la natura eminentemente tecnica della materia, va esercitato tenendo conto dei criteri che,allo stato attuale delle scienze mediche e biologiche, sono idonei ad assicurare la massima efficienza dei servizi del settore, compatibile con l'uniformita' dell'assistenza sanitaria. Pertanto, l'art. 25, comma dodicesimo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che prevede il suddetto potere, non e' costituzionalmente illegittimo, e costituisce idoneo supporto legislativo all'esercizio dell'indirizzo e coordinamento governativo. - v. anche S.n. 3/1971 e 127/1981.
Il potere di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, si riconduce alle esigenze unitarie radicate nei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 32 Cost. - e, cioe', alla garanzia di eguale assistenza sanitaria per tutti i cittadini nel territorio della Repubblica - e, per la natura eminentemente tecnica della materia, va esercitato tenendo conto dei criteri che,allo stato attuale delle scienze mediche e biologiche, sono idonei ad assicurare la massima efficienza dei servizi del settore, compatibile con l'uniformita' dell'assistenza sanitaria. Pertanto, l'art. 25, comma dodicesimo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che prevede il suddetto potere, non e' costituzionalmente illegittimo, e costituisce idoneo supporto legislativo all'esercizio dell'indirizzo e coordinamento governativo. - v. anche S.n. 3/1971 e 127/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte