Sentenza 560/1988 (ECLI:IT:COST:1988:560)
Massima numero 11928
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Titolo
SENT. 560/88 F. SANITA' PUBBLICA - PRESIDI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE DI LABORATORIO - INDIRIZZO E COORDINAMENTO GOVERNATIVO IN MATERIA - PRESCRIZIONI NON CONCERNENTI GLI ELEMENTI "STRUTTURALI" - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO STATALE IMPUGNATO.
SENT. 560/88 F. SANITA' PUBBLICA - PRESIDI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE DI LABORATORIO - INDIRIZZO E COORDINAMENTO GOVERNATIVO IN MATERIA - PRESCRIZIONI NON CONCERNENTI GLI ELEMENTI "STRUTTURALI" - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO STATALE IMPUGNATO.
Testo
Non spettano allo Stato - in quanto estranei all'oggetto dell'indirizzo e coordinamento governativo previsto dall'art. 25, L. 23 dicembre 1978 n. 833,e delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della medesima legge - i seguenti poteri: subdelegare al Ministro della sanita' la verifica periodica degli elenchi degli esami diagnostici di alto livello professionale da eseguire presso i laboratori specializzati o presso i laboratori generali di base con settori specializzati, nonche' l'effettuazione di aggiunte e/o variazioni ai settori specializzati; determinare i procedimenti da seguire nelle operazioni di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici; prevedere una Commissione consultiva regionale con compiti di esprimere pareri per il rilascio o la conferma dei decreti di autorizzazione, formulare proposte in ordine ai parametri per rapportare le strutture al carico di lavoro, fornire indicazioni circa le strutture idonee a realizzare i controlli di qualita', mantenere rapporti con la Commissione tecnico-consultiva statale; prevedere un parere di detta Commissione consultiva regionale per il rapportamento al carico di lavoro delle strutture materiali e degli organici; regolamentare la normativa regionale concernente la distribuzione dei laboratori sul territorio e la conferma delle autorizzazioni. Sono conseguentemente annullati gli artt. 3, penultimo ed ultimo comma; 4, comma primo, nella parte in cui rinvia alle "modalita' previste dall' art. 8, ultimo comma"; 8, ultimo comma, nella parte in cui richiede sia udito l'organo tecnico - consultivo di cui al successivo art. 17; 12, 17 e 18, comma primo, del Decreto 10 febbraio 1984 del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita', in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che eseguono prestazioni di diagnostica di laboratorio.
Non spettano allo Stato - in quanto estranei all'oggetto dell'indirizzo e coordinamento governativo previsto dall'art. 25, L. 23 dicembre 1978 n. 833,e delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della medesima legge - i seguenti poteri: subdelegare al Ministro della sanita' la verifica periodica degli elenchi degli esami diagnostici di alto livello professionale da eseguire presso i laboratori specializzati o presso i laboratori generali di base con settori specializzati, nonche' l'effettuazione di aggiunte e/o variazioni ai settori specializzati; determinare i procedimenti da seguire nelle operazioni di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici; prevedere una Commissione consultiva regionale con compiti di esprimere pareri per il rilascio o la conferma dei decreti di autorizzazione, formulare proposte in ordine ai parametri per rapportare le strutture al carico di lavoro, fornire indicazioni circa le strutture idonee a realizzare i controlli di qualita', mantenere rapporti con la Commissione tecnico-consultiva statale; prevedere un parere di detta Commissione consultiva regionale per il rapportamento al carico di lavoro delle strutture materiali e degli organici; regolamentare la normativa regionale concernente la distribuzione dei laboratori sul territorio e la conferma delle autorizzazioni. Sono conseguentemente annullati gli artt. 3, penultimo ed ultimo comma; 4, comma primo, nella parte in cui rinvia alle "modalita' previste dall' art. 8, ultimo comma"; 8, ultimo comma, nella parte in cui richiede sia udito l'organo tecnico - consultivo di cui al successivo art. 17; 12, 17 e 18, comma primo, del Decreto 10 febbraio 1984 del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita', in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che eseguono prestazioni di diagnostica di laboratorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 5
legge 23/12/1978
n. 833
art. 25
co. 12