Ordinanza 69/2021 (ECLI:IT:COST:2021:69)
Massima numero 43816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 16/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Proscioglimento, per infermità psichica, dell'imputato in stato di custodia cautelare - Revoca della misura - Obbligo per il giudice, secondo il diritto vivente, di sentire il pubblico ministero - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di ragionevolezza e di libertà personale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Misure cautelari personali - Proscioglimento, per infermità psichica, dell'imputato in stato di custodia cautelare - Revoca della misura - Obbligo per il giudice, secondo il diritto vivente, di sentire il pubblico ministero - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di ragionevolezza e di libertà personale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, nonché al «principio di ragionevolezza» - dell'art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato in stato di custodia cautelare, impone al giudice di sentire il pubblico ministero ai fini della revoca della misura. Il rimettente deve decidere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), disposta dallo stesso giudice a carico di un imputato ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. pen. contestualmente alla sentenza con la quale, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermità mentale. Ciò costituisce vicenda distinta - seppur, nel caso di specie, contestuale - rispetto alla declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per intervenuto proscioglimento, ai sensi dell'art. 300, comma 1, del medesimo codice.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, nonché al «principio di ragionevolezza» - dell'art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato in stato di custodia cautelare, impone al giudice di sentire il pubblico ministero ai fini della revoca della misura. Il rimettente deve decidere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), disposta dallo stesso giudice a carico di un imputato ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. pen. contestualmente alla sentenza con la quale, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermità mentale. Ciò costituisce vicenda distinta - seppur, nel caso di specie, contestuale - rispetto alla declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per intervenuto proscioglimento, ai sensi dell'art. 300, comma 1, del medesimo codice.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 299
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 5 paragrafo 1