Sentenza 562/1988 (ECLI:IT:COST:1988:562)
Massima numero 9141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 562/88. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LAZIO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI IN STATO DI CRISI - ASSERITA INCOMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 562/88. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LAZIO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI IN STATO DI CRISI - ASSERITA INCOMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'erogazione, da parte di regione a statuto ordinario, di una sovvenzione straordinaria ai comuni per lo sviluppo di attivita' economiche locali in crisi non rappresenta una forma di intervento suscettibile di alterare la struttura e le funzioni comunali fissate dalla legge statale, in violazione dell'art. 128 Cost. Ne' essa trova ostacoli nel sistema dei rapporti tra Regione ed enti locali infraregionali ex art. 117 (e d.P.R. 616/1977): rappresentando una forma di sostegno finanziario che, se pur non riconducibile ad una specifica competenza regionale, ben puo'essere attivata ogniqualvolta entrino in gioco interessi delle collettivita' locali suscettibili di incidere nella sfera degli interessi e delle attribuzioni regionali: nella specie, con riferimento ai settori dello "sviluppo economico" e della "beneficenza pubblica". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., della impugnativa governativa della legge reg. Lazio, riapprovata il 5/8/77 e recante Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versano in stato di crisi").
L'erogazione, da parte di regione a statuto ordinario, di una sovvenzione straordinaria ai comuni per lo sviluppo di attivita' economiche locali in crisi non rappresenta una forma di intervento suscettibile di alterare la struttura e le funzioni comunali fissate dalla legge statale, in violazione dell'art. 128 Cost. Ne' essa trova ostacoli nel sistema dei rapporti tra Regione ed enti locali infraregionali ex art. 117 (e d.P.R. 616/1977): rappresentando una forma di sostegno finanziario che, se pur non riconducibile ad una specifica competenza regionale, ben puo'essere attivata ogniqualvolta entrino in gioco interessi delle collettivita' locali suscettibili di incidere nella sfera degli interessi e delle attribuzioni regionali: nella specie, con riferimento ai settori dello "sviluppo economico" e della "beneficenza pubblica". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., della impugnativa governativa della legge reg. Lazio, riapprovata il 5/8/77 e recante Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versano in stato di crisi").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 0