Sentenza 563/1988 (ECLI:IT:COST:1988:563)
Massima numero 9145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  11/05/1988;  Decisione del  11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9146


Titolo
SENT. 563/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI (O PROVINCIALI) DA PARTE DELLO STATO - CORRISPONDENZA TRA I VIZI DI LEGITTIMITA' DEDOTTI CON L'ATTO DI RINVIO E QUELLI FATTI VALERE INNANZI ALLA CORTE - NECESSITA'.

Testo
Stante l'unitarieta' del procedimento di controllo sulle leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost., non possono trovare ingresso, nel giudizio costituzionale attivato in via principale nei confronti delle leggi regionali, quelle censure che non siano state preventivamente enunciate, almeno nelle loro linee essenziali, con l'atto di rinvio del Governo. - Cfr. ex plur., sent. n. 127/1972, 101/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 34