Sentenza 567/1988 (ECLI:IT:COST:1988:567)
Massima numero 9151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 01/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 567/88. REGIONE PIEMONTE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA GLI ORGANI DELLA REGIONE - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI ESPROPRIATIVE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - ASSERITA LIMITAZIONE DEI POTERI DEL CONSIGLIO REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 567/88. REGIONE PIEMONTE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA GLI ORGANI DELLA REGIONE - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI ESPROPRIATIVE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - ASSERITA LIMITAZIONE DEI POTERI DEL CONSIGLIO REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 123 Cost. - conferendo allo Statuto regionale la potesta' di disciplinare l'organizzazione interna (e quindi anche i "rapporti" tra gli organi necessari") della Regione - lo legittima a devolvere direttamente (od a prevedere che leggi regionali, che sono da esso condizionate, devolvano) altre competenze ad organi regionali necessari, nei limiti del suo primo comma. Onde non contrasta con tale precetto, ne' con quelli statutari sub artt. 31, 36, 39 e 41 (sotto il profilo di una asserita alterazione dell'equilibrio delle competenze degli organi regionali) la legge reg. Piemonte n. 56/1977 (art. 72) che conferisce talune funzioni espropriative al Presidente della Giunta. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 72, comma primo, legge reg. Piemonte 1977 n. 56, in riferimento agli artt. 121, 123 Cost.; 31, 36, 39, 41 Statuto).
L'art. 123 Cost. - conferendo allo Statuto regionale la potesta' di disciplinare l'organizzazione interna (e quindi anche i "rapporti" tra gli organi necessari") della Regione - lo legittima a devolvere direttamente (od a prevedere che leggi regionali, che sono da esso condizionate, devolvano) altre competenze ad organi regionali necessari, nei limiti del suo primo comma. Onde non contrasta con tale precetto, ne' con quelli statutari sub artt. 31, 36, 39 e 41 (sotto il profilo di una asserita alterazione dell'equilibrio delle competenze degli organi regionali) la legge reg. Piemonte n. 56/1977 (art. 72) che conferisce talune funzioni espropriative al Presidente della Giunta. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 72, comma primo, legge reg. Piemonte 1977 n. 56, in riferimento agli artt. 121, 123 Cost.; 31, 36, 39, 41 Statuto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Piemonte 22/05/1971
n. 338
art. 31
statuto regione Piemonte 22/05/1971
n. 338
art. 36
statuto regione Piemonte 22/05/1971
n. 338
art. 39
statuto regione Piemonte 22/05/1971
n. 338
art. 41