Sentenza 568/1988 (ECLI:IT:COST:1988:568)
Massima numero 11932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 01/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 568/88. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE GIA' DIPENDENTE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLO STATO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - SENTENZE CONCLUSIVE DELLE CONTROVERSIE INSTAURATE ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1976 - OPPONIBILITA' ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 568/88. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE GIA' DIPENDENTE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLO STATO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - SENTENZE CONCLUSIVE DELLE CONTROVERSIE INSTAURATE ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1976 - OPPONIBILITA' ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il secondo comma dell'art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 che stabilisce, per gli ex dipendenti delle imposte di consumo, inquadrati nei ruoli dello Stato, l'opponibilita' all'amministrazione finanziaria degli effetti delle controversie, solo se instaurate anteriormente al 31 dicembre 1976, per l'attribuzione di una qualifica diversa, non lede ne' limita il diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.) la cui tutela non comprende l'opponibilita' degli effetti di una sentenza a soggetti terzi rispetto al rapporto fatto valere in giudizio, ne' appare irragionevole (art. 3 Cost.) perche' nel prevedere in via eccezionale un'ipotesi di opponibilita' di sentenze a soggetti terzi, la limita ragionevolmente, per esigenze di certezza, ad una data determinata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, relativamente al comma secondo aggiunto dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Il secondo comma dell'art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 che stabilisce, per gli ex dipendenti delle imposte di consumo, inquadrati nei ruoli dello Stato, l'opponibilita' all'amministrazione finanziaria degli effetti delle controversie, solo se instaurate anteriormente al 31 dicembre 1976, per l'attribuzione di una qualifica diversa, non lede ne' limita il diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.) la cui tutela non comprende l'opponibilita' degli effetti di una sentenza a soggetti terzi rispetto al rapporto fatto valere in giudizio, ne' appare irragionevole (art. 3 Cost.) perche' nel prevedere in via eccezionale un'ipotesi di opponibilita' di sentenze a soggetti terzi, la limita ragionevolmente, per esigenze di certezza, ad una data determinata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, relativamente al comma secondo aggiunto dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte