Ordinanza 69/2021 (ECLI:IT:COST:2021:69)
Massima numero 43817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 16/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43816  43818


Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Proscioglimento, per infermità psichica, dell'imputato in stato di custodia cautelare - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Subordinazione alla richiesta del pubblico ministero - Denunciata violazione del diritto alla salute - Inconferenza del parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 300, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato in stato di custodia cautelare, subordina - giusta il rinvio all'art. 312 cod. proc. pen. - l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alla previa richiesta del pubblico ministero. Il ricovero nelle REMS è la modalità oggi prevista dall'ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ossia una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell'internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato, non la sola tutela del diritto alla salute dell'imputato prosciolto per vizio di mente.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le REMS sono strutture a esclusiva gestione sanitaria e, durante il ricovero, deve essere assicurata all'internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche, con lo scopo ultimo di assicurarne l'obiettivo della risocializzazione attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 99 del 2019 e n. 253 del 2003).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 300  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte