Sentenza 570/1988 (ECLI:IT:COST:1988:570)
Massima numero 9153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  11/05/1988;  Decisione del  11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 01/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  9154


Titolo
SENT. 570/88 A. IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO - PROVINCIA DI BOLZANO - RUOLI SPECIALI E PROPORZIONALE ETNICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La legge n. 797/1981 non e' suscettibile di violare i principi di ripartizione etnica, in danno della Provincia di Bolzano, limitandosi a prorogare (da 3 a 6 mesi) la durata massima delle assunzioni straordinarie gia' disposte in base all'art. 3 della L. 1376/1965, senza alterare i presupposti e le finalita' di quella disciplina, preordinate a soddisfare esigenze di servizio di carattere eccezionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 L. 1981 n. 797, sollevata dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost.; 2, 89, 100 Statuto Trentino Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 6

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 89

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 100

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 0