Sentenza 571/1988 (ECLI:IT:COST:1988:571)
Massima numero 9155
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 01/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 571/88. IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI PER LA COPERTURA DI POSTI DI SEGRETARIO GIUDIZIARIO E CANCELLIERE - INDIZIONE CON DECRETI MINISTERIALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONFLITTO.
SENT. 571/88. IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI PER LA COPERTURA DI POSTI DI SEGRETARIO GIUDIZIARIO E CANCELLIERE - INDIZIONE CON DECRETI MINISTERIALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONFLITTO.
Testo
I decreti del Ministro di Grazia e Giustizia, concernenti l'indizione di concorsi pubblici per la copertura di posti di segretario giudiziario e cancelliere non violano le attribuzioni della Provincia di Bolzano: a) ne' sotto il profilo della denunciata mancanza della "previa intesa" con la stessa Provincia e con la Regione in ordine alla determinazione del contingente del personale bilingue (essendo stata tale determinazione precedentemente gia' effettuata, con d.M. 18/5/82, e non dovendo essa essere reiterata in relazione a ciascun concorso, in difetto di sopravvenute necessita'); b) ne' con riguardo alla omessa espressa previsione del requisito di conoscenza della lingua tedesca (trattandosi di previsione, nella specie, superflua, essendo il concorso rivolto a candidati gia' assunti in altre amministrazioni o gia' dichiarati idonei, per i quali quel requisito era gia' stato accertato con esito positivo); c) ne', infine, sotto il profilo della mancata menzione della facolta' di sostenere l'esame sia in lingua italiana che tedesca (rispondendo tale facolta' ad una regola ormai incontrovertibilmente osservata e da ritenere per cio' implicitamente richiamata). (Spettanza allo Stato del potere di bandire i concorsi indetti dal Ministero di Grazia e Giustizia con i decreti 21/5/1985).
I decreti del Ministro di Grazia e Giustizia, concernenti l'indizione di concorsi pubblici per la copertura di posti di segretario giudiziario e cancelliere non violano le attribuzioni della Provincia di Bolzano: a) ne' sotto il profilo della denunciata mancanza della "previa intesa" con la stessa Provincia e con la Regione in ordine alla determinazione del contingente del personale bilingue (essendo stata tale determinazione precedentemente gia' effettuata, con d.M. 18/5/82, e non dovendo essa essere reiterata in relazione a ciascun concorso, in difetto di sopravvenute necessita'); b) ne' con riguardo alla omessa espressa previsione del requisito di conoscenza della lingua tedesca (trattandosi di previsione, nella specie, superflua, essendo il concorso rivolto a candidati gia' assunti in altre amministrazioni o gia' dichiarati idonei, per i quali quel requisito era gia' stato accertato con esito positivo); c) ne', infine, sotto il profilo della mancata menzione della facolta' di sostenere l'esame sia in lingua italiana che tedesca (rispondendo tale facolta' ad una regola ormai incontrovertibilmente osservata e da ritenere per cio' implicitamente richiamata). (Spettanza allo Stato del potere di bandire i concorsi indetti dal Ministero di Grazia e Giustizia con i decreti 21/5/1985).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte