Ordinanza 69/2021 (ECLI:IT:COST:2021:69)
Massima numero 43818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 16/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43816  43817


Titolo
Misure di sicurezza - Ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Durata della misura non inferiore a due anni in caso di proscioglimento per infermità psichica - Denunciata violazione del diritto alla salute - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 222, primo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato, la misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni. La disposizione censurata disciplina l'applicazione in via definitiva della misura di sicurezza, mentre nel procedimento a quo si discute unicamente della sua applicazione provvisoria, regolata dagli artt. 206 cod. pen., 312 e 313 cod. proc. pen., i quali non prevedono alcuna durata minima.

L'art. 222 cod. pen. deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice della sorveglianza il potere di revoca della misura di sicurezza - ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità - anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. (Precedenti citati: sentenza n. 110 del 1974; ordinanza n. 287 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 222  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte