Ordinanza 582/1988 (ECLI:IT:COST:1988:582)
Massima numero 9249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 01/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 582/88. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE COLLOCATO NELLE CATEGORIE NON DI RUOLO DEL MINISTERO DEL TESORO - PRECEDENTE SERVIZIO RESO ALL'AMMINISTRAZIONE CON RAPPORTO DI NATURA PRIVATISTICA - CONSERVAZIONE DELLA RELATIVA ANZIANITA' - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 582/88. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE COLLOCATO NELLE CATEGORIE NON DI RUOLO DEL MINISTERO DEL TESORO - PRECEDENTE SERVIZIO RESO ALL'AMMINISTRAZIONE CON RAPPORTO DI NATURA PRIVATISTICA - CONSERVAZIONE DELLA RELATIVA ANZIANITA' - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Una questione di legittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, in presenza di norme generali e derogatorie, in tanto puo' porsi in quanto si assume che questa ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si assume a termine di raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, la questione in effetti ha per oggetto la norma generale - in contrasto con l'oggetto e la funzione del giudizio di legittimita' costituzionale in relazione all' art. 3 Cost., che e' diretto al riequilibrio del sistema, mediante il ripristino della normativa generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare - con conseguente manifesta inammissibilita' della questione stessa. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che il beneficio, attribuito al personale collocato nella categoria non di ruolo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 21 della legge n. 959 del 1962 - della conservazione della anzianita' di servizio posseduta per il precedente servizio reso all'Amministrazione in base a rapporto di natura privatistica - sia attribuito anche al personale collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 25 della L. n. 1290 del 1962 (in parte successivamente transitato al Ministero delle Finanze). - cfr. S. nn. 6/1988, 46/1983, 2/1982.
Una questione di legittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, in presenza di norme generali e derogatorie, in tanto puo' porsi in quanto si assume che questa ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si assume a termine di raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, la questione in effetti ha per oggetto la norma generale - in contrasto con l'oggetto e la funzione del giudizio di legittimita' costituzionale in relazione all' art. 3 Cost., che e' diretto al riequilibrio del sistema, mediante il ripristino della normativa generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare - con conseguente manifesta inammissibilita' della questione stessa. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che il beneficio, attribuito al personale collocato nella categoria non di ruolo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 21 della legge n. 959 del 1962 - della conservazione della anzianita' di servizio posseduta per il precedente servizio reso all'Amministrazione in base a rapporto di natura privatistica - sia attribuito anche al personale collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 25 della L. n. 1290 del 1962 (in parte successivamente transitato al Ministero delle Finanze). - cfr. S. nn. 6/1988, 46/1983, 2/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte