Ordinanza 584/1988 (ECLI:IT:COST:1988:584)
Massima numero 13118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/05/1988;  Decisione del  11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 01/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 584/88. PUBBLICA SICUREZZA (AMMINISTRAZIONE) - DIRIGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - EQUIPARAZIONE ALLA DIRIGENZA CIVILE DELLO STATO - MANIFESTA INAMMISSIBLITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 1 APRILE 1981, N. 121, ARTT. 43, 96 LETT. L). - COST., ARTT. 3, 36.

Testo
Stabilire la misura del trattamento economico di categorie di personale non omogenee - quali, nella specie, il personale dirigenziale di Pubblica Sicurezza e gli ex ufficiali del Corpo delle guardie di P.S., transitati nel ruolo ad esaurimento ex art. 36, p. X, n. 24, 27, 29 L. n. 121 del 1981 istituito in relazione a situazioni particolari, - rientra nella discrezionalita' del legislatore, non censurabile in sede di giudizio di costituzionalita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43 e 96, lett. l), della legge 1 aprile 1981, n. 121, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' relativamente al trattamento economico tra le predette categorie, essendo previsto, per il personale transitato nei ruoli ex stessa L. n. 121 del 1981, a parita' di funzioni, un trattamento economico militare di fatto piu' favorevole).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte