Ordinanza 585/1988 (ECLI:IT:COST:1988:585)
Massima numero 13119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  11/05/1988;  Decisione del  11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 01/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 585/88. REATI MILITARI - COSE MOBILI MILITARI - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO COLPOSO - PENA DETENTIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN. MILITARE DI PACE, ART. 170. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 52.

Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto gia' decisa in relazione agli stessi argomenti ora addotti dal giudice 'a quo', nel senso dell'inammissibilita' e della manifesta inammissibilita', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, Cost. nella parte in cui commina la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari. - cfr. S. n. 280/1987, O. n. 143/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 52  co. 3

Altri parametri e norme interposte