Ordinanza 586/1988 (ECLI:IT:COST:1988:586)
Massima numero 13120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 01/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 586/88. STATO CIVILE - FIGLI LEGITTIMI - COGNOME MATERNO - TRASMISSIONE - FACOLTA' PER LA MADRE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 9 LUGLIO 1939, N. 1238, ART. 73; COD. CIV. ARTT. 6, 143 BIS, 237, SECONDO COMMA, 262 SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 2, 3, 29.
ORD. 586/88. STATO CIVILE - FIGLI LEGITTIMI - COGNOME MATERNO - TRASMISSIONE - FACOLTA' PER LA MADRE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 9 LUGLIO 1939, N. 1238, ART. 73; COD. CIV. ARTT. 6, 143 BIS, 237, SECONDO COMMA, 262 SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 2, 3, 29.
Testo
La mancata previsione della facolta' per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno, non contrasta ne' con l'art.29 Cost., in quanto viene utilizzata una regola radicata nel costume sociale, come criterio di tutela dell'unita' della famiglia fondata sul matrimonio ne' con l'art. 3 Cost., in riferimento ai figli adottivi, poiche' la preclusione vale anche per questi ultimi, secondo la corretta interpretazione dell'art.27, L. n. 164/1983. Peraltro, l'opportunita' di introdurre un diverso sistema di determinazione del nome (quale nella specie, quello del doppio cognome) ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unita' senza comprimere l'eguaglianza dei coniugi, la scelta in ordine ad esso e le relative modalita' tecniche rientrano nella decisione che compete esclusivamente al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.). - cfr. O. n. 176/1988.
La mancata previsione della facolta' per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno, non contrasta ne' con l'art.29 Cost., in quanto viene utilizzata una regola radicata nel costume sociale, come criterio di tutela dell'unita' della famiglia fondata sul matrimonio ne' con l'art. 3 Cost., in riferimento ai figli adottivi, poiche' la preclusione vale anche per questi ultimi, secondo la corretta interpretazione dell'art.27, L. n. 164/1983. Peraltro, l'opportunita' di introdurre un diverso sistema di determinazione del nome (quale nella specie, quello del doppio cognome) ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unita' senza comprimere l'eguaglianza dei coniugi, la scelta in ordine ad esso e le relative modalita' tecniche rientrano nella decisione che compete esclusivamente al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.). - cfr. O. n. 176/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte