Sentenza 587/1988 (ECLI:IT:COST:1988:587)
Massima numero 13533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
12/05/1988; Decisione del
12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Titolo
SENT. 587/88 A. PENSIONI - RIVERSIBILITA'- DIFFERENZA D'ETA' FRA CONIUGI - PERSONALE DEL LOTTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.699, ART. 10, SETTIMO COMMA. - COST. ARTT. 3, 29, 31 E 36.
SENT. 587/88 A. PENSIONI - RIVERSIBILITA'- DIFFERENZA D'ETA' FRA CONIUGI - PERSONALE DEL LOTTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.699, ART. 10, SETTIMO COMMA. - COST. ARTT. 3, 29, 31 E 36.
Testo
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Il potere legiferante dello Stato non puo' spingersi sino ad incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, cosi' comprimendo valori costituzionalmente protetti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art.10, settimo comma, L. 6 agosto 1967, n.699 limitatamente alle parole "e se la differenza d'eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20".
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Il potere legiferante dello Stato non puo' spingersi sino ad incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, cosi' comprimendo valori costituzionalmente protetti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art.10, settimo comma, L. 6 agosto 1967, n.699 limitatamente alle parole "e se la differenza d'eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte