Sentenza 587/1988 (ECLI:IT:COST:1988:587)
Massima numero 13533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  12/05/1988;  Decisione del  12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13534  13535


Titolo
SENT. 587/88 A. PENSIONI - RIVERSIBILITA'- DIFFERENZA D'ETA' FRA CONIUGI - PERSONALE DEL LOTTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.699, ART. 10, SETTIMO COMMA. - COST. ARTT. 3, 29, 31 E 36.

Testo
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Il potere legiferante dello Stato non puo' spingersi sino ad incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, cosi' comprimendo valori costituzionalmente protetti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art.10, settimo comma, L. 6 agosto 1967, n.699 limitatamente alle parole "e se la differenza d'eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte