Sentenza 588/1988 (ECLI:IT:COST:1988:588)
Massima numero 11972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
12/05/1988; Decisione del
12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 588/88. PROCESSO PENALE - RICORSO PER CASSAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE PER LA SOTTOSCRIZIONE - CONFERIMENTO CON LETTERA RACCOMANDATA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 588/88. PROCESSO PENALE - RICORSO PER CASSAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE PER LA SOTTOSCRIZIONE - CONFERIMENTO CON LETTERA RACCOMANDATA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le differenze obiettivamente riscontrabili tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimita' non sono tali da giustificare il differente trattamento, quanto al conferimento dell'incarico al difensore, che l'art. 529 c.p.p. impone, stante che se l'importanza sul piano culturale del giudizio di legittimita' puo' spiegare la richiesta di una specifica qualificazione del difensore, non giustifica piu' una cosi' sostanziale differenza delle forme attraverso cui si legittima la manifestazione di volonta' del ricorrente in ordine al difensore, tra l'altro prevista solo in materia penale. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 529 c.p.p. limitatamente alla parte in cui non dispone che l'incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso, al di fensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, possa essere conferito anche "con lettera raccomdandata diretta allo stesso concelliere" perche' non sussiste ragionevole giustificazione per un trattamento cosi' differenziato, quanto alle forme per attribuire l'incarico al difensore, fra gradi di giusizio di merito e quello di legittimita'. (N.B. Con ordinanza n. 818 del 1988 e' stato corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo). - v. Corte cost. S.n. 145 del 1972.
Le differenze obiettivamente riscontrabili tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimita' non sono tali da giustificare il differente trattamento, quanto al conferimento dell'incarico al difensore, che l'art. 529 c.p.p. impone, stante che se l'importanza sul piano culturale del giudizio di legittimita' puo' spiegare la richiesta di una specifica qualificazione del difensore, non giustifica piu' una cosi' sostanziale differenza delle forme attraverso cui si legittima la manifestazione di volonta' del ricorrente in ordine al difensore, tra l'altro prevista solo in materia penale. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 529 c.p.p. limitatamente alla parte in cui non dispone che l'incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso, al di fensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, possa essere conferito anche "con lettera raccomdandata diretta allo stesso concelliere" perche' non sussiste ragionevole giustificazione per un trattamento cosi' differenziato, quanto alle forme per attribuire l'incarico al difensore, fra gradi di giusizio di merito e quello di legittimita'. (N.B. Con ordinanza n. 818 del 1988 e' stato corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo). - v. Corte cost. S.n. 145 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte