Ordinanza 590/1988 (ECLI:IT:COST:1988:590)
Massima numero 13121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/05/1988;  Decisione del  12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 590/88. TRIBUNALE PER I MINORENNI - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO - DETERMINAZIONE IN NUMERO PARI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO - ASSENZA DI CRITERI DI DECISIONE IN CASO DI PARITA' DI VOTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1441, ART.4. - COST., ARTT. 24, COMMA PRIMO, 108.

Testo
La composizione in numero pari del collegio del Tribunale per i minorenni e' intesa a favorire il piu' intenso e costruttivo confronto tra le diverse esperienze di cui sono portatori i singoli membri, e consente all'organo giurisdizionale di autodeterminare il proprio 'modus operandi' per superare al proprio interno ogni circostanza eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione. In ogni caso, l'opzione tra diverse forme di composizione ovvero tra vari possibili meccanismi di votazione sarebbe certamente di competenza del legislatore, trattandosi di scelta che ricade nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 Cost.. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art.24, comma primo, Cost., e relativa all'art. 4, L. 27 dicembre 1956 n. 1441, nella parte in cui determina in numero pari i componenti del Collegio del Tribunale per i minorenni e non prevede alcun meccanismo per stabilire, in caso di parita' di voti, quale soluzione debba prevalere).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte