Ordinanza 594/1988 (ECLI:IT:COST:1988:594)
Massima numero 13123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/05/1988;  Decisione del  12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 594/88. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICAZIONE - SOLI FATTI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 29 NOVEMBRE 1984 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ARTT. 53, 54, 77; COD. PROC. PEN. ART. 31; LEGGE 31 LUGLIO 1984, N. 400, ART. 12. - COST., ART.3.

Testo
In tema di sanzioni sostitutive, l'applicabilita' di esse e' comunque esclusa quando il reato sia punito con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Al riguardo, e' manifestamente inammissibile, in quanto limitata agli effetti prodotti dall'art.12, l. n. 400/1984, senza investire le norme denunziate nell'ordinanza di rimessione - ivi menzionate solo per la loro connessione formale e non per la loro pretesa illegittimita', in realta' insussistente - la questione di costituzionalita' degli artt. 53, 54 e 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, 31 cod. proc. pen., e 12, l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata - in riferimento all'art.3 Cost. - nella parte in cui le norme rendono applicabili sanzioni sostitutive per il delitto di furto aggravato soltanto ai fatti commessi successivamente al 29 novembre 1984. - cfr. S. n. 350/1985, 268/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte