Sentenza 70/2021 (ECLI:IT:COST:2021:70)
Massima numero 43767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
09/03/2021; Decisione del
09/03/2021
Deposito del 19/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Rimborsi in denaro per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback) - Costituzione di un apposito fondo ministeriale - Integrazione con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Bilancio e contabilità pubblica - Rimborsi in denaro per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback) - Costituzione di un apposito fondo ministeriale - Integrazione con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al d.l.gs. n. 268 del 1992 - dell'art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, secondo cui il fondo ministeriale per l'attribuzione dei rimborsi in denaro finalizzati a incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback) è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile. Successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 1, comma 1097, lett. b), della legge n. 178 del 2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e ciò soddisfa la pretesa avanzata con il ricorso. Inoltre, va escluso che l'attivazione in via sperimentale tra l'8 e il 31 dicembre 2020 della predetta misura premiale abbia potuto determinare, in tale periodo, l'applicazione della norma impugnata.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al d.l.gs. n. 268 del 1992 - dell'art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, secondo cui il fondo ministeriale per l'attribuzione dei rimborsi in denaro finalizzati a incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback) è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile. Successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 1, comma 1097, lett. b), della legge n. 178 del 2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e ciò soddisfa la pretesa avanzata con il ricorso. Inoltre, va escluso che l'attivazione in via sperimentale tra l'8 e il 31 dicembre 2020 della predetta misura premiale abbia potuto determinare, in tale periodo, l'applicazione della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 288
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 289
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 290
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 70
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 72
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 73
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art.