Ordinanza 597/1988 (ECLI:IT:COST:1988:597)
Massima numero 9156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/05/1988;  Decisione del  12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  9158


Titolo
ORD. 597/88 A. CONTRATTI AGRARI - SUCCESSIONE NEL FONDO - DIRITTO DEGLI EREDI COLTIVATORI A CONTINUARE LA CONDUZIONE DEL FONDO ANCHE PER LE QUOTE DEGLI ALTRI COEREDI, COME AFFITTUARI DI QUESTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma dell'art. 49 L. 203/1982 - secondo cui in caso di successione, gli eredi coltivatori diretti del fondo hanno diritto di continuare la conduzione anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi non diretti coltivatori, e sono considerati affittuari di queste - non si risolve in un privilegio in vantaggio di singoli coeredi, in quanto e' volta a garantire l'interesse pubblico alla conservazione dell'azienda produttiva; ne' essa contrasta con il precetto dell'eguaglianza, stante l'obiettiva diversita' delle situazioni dei coeredi che abbiano o non continuato a coltivare lo stesso fondo; e neppure concreta alcuna forma di esproprio, limitandosi a costituire un rapporto di affitto forzoso tra coeredi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 L. 1982 n. 203, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte