Ordinanza 597/1988 (ECLI:IT:COST:1988:597)
Massima numero 9158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/05/1988;  Decisione del  12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  9156


Titolo
ORD. 597/88 B. CONTRATTI AGRARI - AFFITTI COSTITUITI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 203/1982 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - OMESSA PREVISIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' dell'art. 42 L. 1982 n. 203 per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la risoluzione anticipata del contratto di affitto da parte del proprietario coltivatore diretto concedente (ex art. 49 L. cit.), anche in relazione agli affitti costituiti dopo l'entrata in vigore della legge medesima, poiche' l'ordinanza di rimessione non chiarisce se i regolamenti possiedano i requisiti richiesti dal predetto art. 42 e quindi se l'impugnativa sia effettivamente rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte