Ordinanza 599/1988 (ECLI:IT:COST:1988:599)
Massima numero 9162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/05/1988;  Decisione del  12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 599/88. TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTI ISTRUTTORI - DELEGAZIONE DA PARTE DEL P.M. MINORILE AD ALTRA AUTORITA' GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La delegazione di atti dell'istruzione sommaria da parte del PM minorile ad altra autorita' giudiziaria, quale consentita dagli artt. 392, comma secondo e 296, commi secondo e terzo cod.proc.pen., non deroga al principio del giudice specializzato per i reati commessi da minori poiche' la delegazione istruttoria risponde ad effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia senza incidere sulla competenza (rimanendo le effettive valutazioni riservate al giudice delegante). Ne' essa viola l'art. 24, una volta che agli atti compiuti per delegazione si applicano pur sempre le regole generali in tema di partecipazione della difesa; e neppure contrasta con l'art. 112 Cost., poiche' la delegazione presuppone in ogni caso l'esercizio dell'azione penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' degli artt. 392, comma secondo e 296 commi secondo e terzo c. p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, 31, 97, 112, 24 Cost.. - cfr. S.n. 222/1983; 52/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte