Ordinanza 600/1988 (ECLI:IT:COST:1988:600)
Massima numero 9163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/05/1988;  Decisione del  12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 600/88. ENFITEUSI - PREZZO DI AFFRANCAZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI RIFERIMENTO - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile perche' la norma denunciata e' gia' stata dichiarata illegittima in parte qua - la questione di costituzionalita', per contrasto con gli artt. 3, 42, 44 della Costituzione, dell'art. 1 della L. 1974 n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica. - S. 406/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte