Sentenza 70/2021 (ECLI:IT:COST:2021:70)
Massima numero 43768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
09/03/2021; Decisione del
09/03/2021
Deposito del 19/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Questioni promosse in via cautelativa e ipotetica - Ragionevole collegamento con le disposizioni impugnate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Questioni promosse in via cautelativa e ipotetica - Ragionevole collegamento con le disposizioni impugnate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza e perplessità delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019. Le questioni, dichiaratamente promosse dalla Provincia autonoma di Trento in via cautelativa e ipotetica, sono ammissibili perché l'interpretazione prospettata non giunge al punto di perdere ogni collegamento con le disposizioni impugnate. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020 e n. 144 del 2020).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza e perplessità delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019. Le questioni, dichiaratamente promosse dalla Provincia autonoma di Trento in via cautelativa e ipotetica, sono ammissibili perché l'interpretazione prospettata non giunge al punto di perdere ogni collegamento con le disposizioni impugnate. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020 e n. 144 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 590
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 602
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte