Ordinanza 603/1988 (ECLI:IT:COST:1988:603)
Massima numero 11735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/05/1988;  Decisione del  12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 603/88. RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTI CONSEGUENTI AL FALLIMENTO DI AZIENDE INDUSTRIALI - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - MANCANZA DI DECLARATORIA DELLO STATO DI CRISI DA PARTE DEL C.I.P.I. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' -

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza ed incertezza assoluta circa le disposizioni di legge impugnate, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, l. 27 luglio 1979, n. 301 (conversione in legge del d.l. 26 maggio 1979, n. 159) nella parte in cui non prevede, nel caso di licenziamenti individuali conseguenti al fallimento di aziende industriali, la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti e la prosecuzione dei rapporti di lavoro, ai fini dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, anche per i lavoratori che gia' fruiscano di tale trattamento ai sensi dell'art. 1, l. 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte