Ordinanza 606/1988 (ECLI:IT:COST:1988:606)
Massima numero 11810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/05/1988;  Decisione del  12/05/1988
Deposito del 31/05/1988; Pubblicazione in G. U. 08/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 606/88. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DI SEGRETERIA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - INQUADRAMENTO NELLA QUINTA ANZICHE' NELLA SESTA QUALIFICA FUNZIONALE - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata - apparendo priva di senso la comparazione tra le qualifiche funzionali del personale della scuola e quelle previste per il personale ministeriale - la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 46, primo e terzo comma, in relazione all'art. 3, secondo comma, e 4, primo comma, l. 11 luglio 1980, n. 312, nella parte in cui colloca il personale di segreteria delle scuole primarie e secondarie nella quinta, anziche' nella sesta, qualifica funzionale. cfr. s. n. 618 del 1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte