Sentenza 609/1988 (ECLI:IT:COST:1988:609)
Massima numero 11817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  06/06/1988;  Decisione del  06/06/1988
Deposito del 08/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 609/88. CHIESA CATTOLICA - ENTE CENTRALE - DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI - GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
In considerazione delle caratteristiche proprie del vigente processo penale, l'accertamento del difetto di giurisdizione del giudice penale italiano nell'ambito di un procedimento incidentale comporta, ove abbia assunto i caratteri della definitivita', anche la chiusura del procedimento principale, onde il giudice di questo deve solo dichiarare concluso il processo dando atto dell'improcedibilita' dell'azione per difetto di giurisdizione e non puo' sollevare in tale fase questioni di legittimita' costituzionale. (Sono conseguentemente inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice a quo accertato con sentenza irrevocabile, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la l. 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui esclude l'esercizio della giurisdizione nei confronti di dirigenti ed amministratori degli enti centrali della Chiesa cattolica, in riferimento agli artt. 1, 7, 102, 112, 3, 24 e 25 Cost.). cfr. Corte cost.: n. 520/87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 7  co. 1

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte