Sentenza 610/1988 (ECLI:IT:COST:1988:610)
Massima numero 11824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  11827  11828


Titolo
SENT. 610/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI DECRETI LEGGE - VIZI DEDOTTI - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI (NECESSITA' E URGENZA) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, e dell'art. 6 della stessa legge (blocco degli organici, delle assunzioni e degli accordi integrativi delle unita' sanitarie locali), per contrasto con l'art. 77 Cost.: cio' in quanto nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale la regione puo' impugnare norme di leggi statali solo qualora lamenti la violazione di norme costituzionali che riguardano la sua sfera di competenza e quindi la lesione diretta, ad opera della legge censurata, delle competenze alla regione costituzionalmente garantite. - S.nn. 307/1983; 151/1986; 302/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte