Sentenza 610/1988 (ECLI:IT:COST:1988:610)
Massima numero 11827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  11824  11828


Titolo
SENT. 610/88 B. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - BLOCCO DEGLI ORGANICI - DIVIETO DI CONFERIMENTO DI CONSULENZE - ASSERITA COMPRESSIONE DELLE AUTONOMIE REGIONALI E PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il decreto legge n. 678 del 1981 concernente il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali per un verso si inserisce nell'attuazione della riforma sanitaria, e per altro verso detta una disciplina a tempo determinato, sia pure non mediante la fissazione di una data, ma con riferimento ad un ulteriore intervento normativo ragionevolmente previsto come certo e come prossimo (nella specie: ulteriore attuazione della riforma sanitaria). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge n. 678 del 1981, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., agli artt. 14, lettera o) e 17, lettere b) e c), dello Statuto speciale per la Sicilia, ed agli artt. 8, n. 1, 9 n. 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - S.n. 307/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte