Sentenza 70/2021 (ECLI:IT:COST:2021:70)
Massima numero 43769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
09/03/2021; Decisione del
09/03/2021
Deposito del 19/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Cessazione, a decorrere dall'anno 2020, delle misure di contenimento e di riduzione della spesa - Ritenuta esclusione degli enti autonomi territoriali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e dell'autonomia finanziaria - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Cessazione, a decorrere dall'anno 2020, delle misure di contenimento e di riduzione della spesa - Ritenuta esclusione degli enti autonomi territoriali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e dell'autonomia finanziaria - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) e agli artt. 8, 16 e 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell'art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, secondo cui la cessazione, a decorrere dall'anno 2020, delle misure di contenimento e di riduzione della spesa non si applica agli enti autonomi territoriali. Dal combinato disposto impugnato non si ricava un precetto lesivo per gli enti territoriali, poiché non vi è alcun motivo logico per ritenere, come temuto dalla Provincia ricorrente, che l'espressione «fatto salvo» con cui si apre il comma 602 impugnato possa essere interpretata, in collegamento con il primo periodo del comma 590, nel senso di determinare il "ripristino" di vincoli cessati in forza della previsione di cui all'art. 57, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito.
Sono dichiarate manifestamente infondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) e agli artt. 8, 16 e 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell'art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, secondo cui la cessazione, a decorrere dall'anno 2020, delle misure di contenimento e di riduzione della spesa non si applica agli enti autonomi territoriali. Dal combinato disposto impugnato non si ricava un precetto lesivo per gli enti territoriali, poiché non vi è alcun motivo logico per ritenere, come temuto dalla Provincia ricorrente, che l'espressione «fatto salvo» con cui si apre il comma 602 impugnato possa essere interpretata, in collegamento con il primo periodo del comma 590, nel senso di determinare il "ripristino" di vincoli cessati in forza della previsione di cui all'art. 57, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 590
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 602
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
co. 4
Altri parametri e norme interposte