Sentenza 610/1988 (ECLI:IT:COST:1988:610)
Massima numero 11828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Titolo
SENT. 610/88 C. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - BLOCCO DEGLI ORGANICI - ECCEZIONALI AMPLIAMENTI DELLE PIANTE ORGANICHE PROVVISORIE AUTORIZZATI DAL MINISTRO DELLA SANITA', SENTITO IL CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 610/88 C. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - BLOCCO DEGLI ORGANICI - ECCEZIONALI AMPLIAMENTI DELLE PIANTE ORGANICHE PROVVISORIE AUTORIZZATI DAL MINISTRO DELLA SANITA', SENTITO IL CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Rientra nella competenza delle regioni, sulla base della sovraordinazione ad esse conferita rispetto alle u.s.l. - nel quadro della riforma sanitaria disegnato dalla legge n. 833 del 1978 - valutare le "indilazionabili esigenze" cui e' subordinato l'ampliamento delle piante organiche provvisorie di dette u.s.l.. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in riferimento agli artt. 11, comma secondo, lettere b) e c), 15, comma nono, n. 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per violazione degli artt. 14, lett. o) e 17, lett. b) e c), dello Statuto della regione Sicilia, in riferimento all'art. 80, legge n. 833 del 1978, per violazione degli artt. 8, n. 1, 9 n. 10, e 16 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige - l'art. 1, comma quarto, del decreto-legge n. 678 del 1981, come convertito nella legge n. 12 del 1982, per la parte in cui sottopone ad autorizzazione del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'ampliamento delle piante organiche provvisorie delle u.s.l.. - S.nn. 307/1983, 345/1984.
Rientra nella competenza delle regioni, sulla base della sovraordinazione ad esse conferita rispetto alle u.s.l. - nel quadro della riforma sanitaria disegnato dalla legge n. 833 del 1978 - valutare le "indilazionabili esigenze" cui e' subordinato l'ampliamento delle piante organiche provvisorie di dette u.s.l.. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in riferimento agli artt. 11, comma secondo, lettere b) e c), 15, comma nono, n. 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per violazione degli artt. 14, lett. o) e 17, lett. b) e c), dello Statuto della regione Sicilia, in riferimento all'art. 80, legge n. 833 del 1978, per violazione degli artt. 8, n. 1, 9 n. 10, e 16 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige - l'art. 1, comma quarto, del decreto-legge n. 678 del 1981, come convertito nella legge n. 12 del 1982, per la parte in cui sottopone ad autorizzazione del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'ampliamento delle piante organiche provvisorie delle u.s.l.. - S.nn. 307/1983, 345/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 11
co. 2 lett. b
legge 23/12/1978
n. 833
art. 11
co. 2 lett. c
legge 23/12/1978
n. 833
art. 15
co. 9 n. 4
legge 23/12/1978
n. 833
art. 80