Sentenza 611/1988 (ECLI:IT:COST:1988:611)
Massima numero 11821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 611/88. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - PROFESSIONE DI ASSISTENTE GERIATRICO E FAMILIARE - ESERCIZIO - LEGGE PROVINCIALE - ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DEL POTERE DI AUTORIZZARE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE AI DIPLOMATI ALL'ESTERO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' IN VIA PRINCIPALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 611/88. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - PROFESSIONE DI ASSISTENTE GERIATRICO E FAMILIARE - ESERCIZIO - LEGGE PROVINCIALE - ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DEL POTERE DI AUTORIZZARE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE AI DIPLOMATI ALL'ESTERO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' IN VIA PRINCIPALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
In seguito all'entrata in vigore del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 - che, nel dettare norme di attuazione dello statuto per il T.A.A., ha demandato alla Provincia autonoma di Bolzano la dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisiti nei Paesi dell'area culturale tedesca - e della l. prov. 15 luglio 1981, n. 19 - con la quale la Provincia ha dettato una nuova disciplina della materia - e' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 8 della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 18 ottobre 1978 in quanto, in violazione dell'art. 8, n. 29 dello Statuto T.A.A., in relazione al disposto dell'art. 6, lettera a), d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, attribuisce alla Giunta provinciale il potere di autorizzare l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare anche a cittadini italiani che abbiano conseguito attestati o diplomi di qualifica professionale all'estero. cfr. S. 15/1987.
In seguito all'entrata in vigore del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 - che, nel dettare norme di attuazione dello statuto per il T.A.A., ha demandato alla Provincia autonoma di Bolzano la dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisiti nei Paesi dell'area culturale tedesca - e della l. prov. 15 luglio 1981, n. 19 - con la quale la Provincia ha dettato una nuova disciplina della materia - e' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 8 della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 18 ottobre 1978 in quanto, in violazione dell'art. 8, n. 29 dello Statuto T.A.A., in relazione al disposto dell'art. 6, lettera a), d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, attribuisce alla Giunta provinciale il potere di autorizzare l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare anche a cittadini italiani che abbiano conseguito attestati o diplomi di qualifica professionale all'estero. cfr. S. 15/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 689
art. 6 lett.a