Sentenza 612/1988 (ECLI:IT:COST:1988:612)
Massima numero 11826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 612/88. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - COMITATO DI CONTROLLO - DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE - CONTROLLO ESERCITATO IN UNICA SEDE REGIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA PRINCIPALE - INFONDATEZZA.

Testo
Benche' la configurazione delle unita' sanitarie locali come strutture operative dei comuni dovrebbe indurre il legislatore, per ovvie esigenze di coerenza, ad assimilare il controllo sugli atti delle usl a quello sugli atti dei comuni, ove tuttavia il legislatore, nel legittimo esercizio delle sue competenze, preveda una particolare composizione dell'organo regionale di controllo con l'inserimento di un rappresentante del ministero del tesoro per meglio fronteggiare gli eccessi di spesa nel settore sanitario, effettua una coerente scelta conseguenziale stabilendo che il controllo sia esercitato in un'unica sede regionale, ove puo' piu' efficacemente svolgersi. (E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla regione Toscana, dell'art. 13, quarto comma, l. 26 aprile 1982, n. 181, in riferimento all'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 56, l. 10 febbraio 1953, n. 62, nonche' agli artt. 117, primo comma, 123, primo comma, Cost. e 70 dello statuto della regione Toscana). cfr. Corte cost. n. 245/84, 613/88.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte

legge  22/05/1971  n. 343  art. 70