Sentenza 613/1988 (ECLI:IT:COST:1988:613)
Massima numero 11833
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 613/88. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIA LOCALE - GESTIONE PROVVISORIA - NOMINA DI COMMISSARI - SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
Spetta allo Stato, e non alla regione, la nomina di commissari per la gestione provvisoria di un'unita' sanitaria locale l'elezione del cui comitato sia stata annullata dal giudice amministrativo, rientrando i controlli sugli organi degli enti locali, cui le Usl sono assimilate, nelle competenze dello Stato. (Non spetta alla regione Toscana provvedere alla nomina di un collegio commissariale per la gestione dei servizi dell'Usl n. 7 - Val di Nievole e va dunque annullata la delibera del consiglio regionale della Toscana n. 70 del 1 febbraio 1983). cfr. Corte Cost. ss. nn.: 612/88, 245/84, 164/72.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte

regio decreto  03/03/1934  n. 383  art. 19  

legge  23/12/1978  n. 0  art. 13  

legge  23/12/1978  n. 0  art. 15  

legge  23/12/1978  n. 0  art. 49