Sentenza 615/1988 (ECLI:IT:COST:1988:615)
Massima numero 11840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 615/88. IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE RICEVUTA DAL SEGRETARIO ANZICHE' DAL CANCELLIERE - INVALIDITA' - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MERA IRREGOLARITA' INTERNA - INFONDATEZZA DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.

Testo
La circostanza che la dichiarazione di impugnazione sia ricevuta dal segretario anziche' dal cancelliere non invalida l'atto posto in essere da un soggetto processuale estraneo, ma integra semplicemente un'irregolarita' interna all'ufficio di cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, giusta l'interpretazione fatta propria dalle sezioni unite della Corte di cassazione. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 2, l. 12 luglio 1975, n. 311 nella parte in cui non consente al segretario giudiziario di sostituire il cancelliere mancante o assente nel compimento di atti non rinviabili, e particolarmente nella ricezione della dichiarazione di impugnazione nel processo penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte