Sentenza 616/1988 (ECLI:IT:COST:1988:616)
Massima numero 11830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 616/88. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE - EMOLUMENTI AGGIUNTIVI PREVISTI DA ACCORDI DI LAVORO REGIONALI - DIVIETO - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate da ordinanze carenti sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza: perche', in particolare, il giudice 'a quo' ha omesso di verificare l'applicabilita' in concreto della norma impugnata (art. 1, comma nono e decimo, d.l. 26.11.1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12) concernente il divieto, alle Regioni e alle unita' sanitarie locali, di stipulare accordi integrativi di lavoro che prevedono erogazioni economiche aggiuntive rispetto al contenuto dei contratti nazionali di categoria e se, in relazione all'indirizzo normativo in atto, la stessa norma assumesse il ruolo di misura di salvaguardia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte