Sentenza 617/1988 (ECLI:IT:COST:1988:617)
Massima numero 11832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 617/88. ENTI PUBBLICI - RIORDINAMENTO - CONFERMA DI ENTI NECESSARI - DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO - ASSUNTA PRECLUSIONE ALLA "REGIONALIZZAZIONE" DI ENTI CONFERMATI - ENTE AUTONOMO PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE FONDIARIA DELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI; CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 617/88. ENTI PUBBLICI - RIORDINAMENTO - CONFERMA DI ENTI NECESSARI - DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO - ASSUNTA PRECLUSIONE ALLA "REGIONALIZZAZIONE" DI ENTI CONFERMATI - ENTE AUTONOMO PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE FONDIARIA DELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI; CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il decreto delegato di "conferma" di un ente, emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (che, appunto, prevede la "conferma" con decreto delegato degli enti "ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese"), non e' di ostacolo alla successiva "regionalizzazione" dell'ente medesimo. Deve escludersi, conseguentemente, la violazione, ad opera del d.P.R. n. 671 del 1977 (di conferma dell'Ente autonomo per la bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) e del d.P.R. n. 13 del 1978 (di conferma della Cassa per la formazione della proprieta' contadina) del criterio direttivo di "tener conto...delle competenze regionali", indicato nell'art. 3, quarto comma, n. 4, della legge n. 70 del 1975. Per i medesimi motivi deve anche essere esclusa l'abrogazione del detto art. 3 della legge n. 70 del 1975, ad opera dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nella parte che riguarda il trasferimento alle Regioni degli enti nazionali e ultraregionali operanti nelle materie di competenza regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale del d.P.R. 16 giugno 1977, n.671 e del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13, sollevate in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Il decreto delegato di "conferma" di un ente, emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (che, appunto, prevede la "conferma" con decreto delegato degli enti "ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese"), non e' di ostacolo alla successiva "regionalizzazione" dell'ente medesimo. Deve escludersi, conseguentemente, la violazione, ad opera del d.P.R. n. 671 del 1977 (di conferma dell'Ente autonomo per la bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) e del d.P.R. n. 13 del 1978 (di conferma della Cassa per la formazione della proprieta' contadina) del criterio direttivo di "tener conto...delle competenze regionali", indicato nell'art. 3, quarto comma, n. 4, della legge n. 70 del 1975. Per i medesimi motivi deve anche essere esclusa l'abrogazione del detto art. 3 della legge n. 70 del 1975, ad opera dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nella parte che riguarda il trasferimento alle Regioni degli enti nazionali e ultraregionali operanti nelle materie di competenza regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale del d.P.R. 16 giugno 1977, n.671 e del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13, sollevate in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte