Sentenza 618/1988 (ECLI:IT:COST:1988:618)
Massima numero 11836
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 618/88 - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - AFFITTACAMERE - DIVIETO DI ALLOGGIO NON INFERIORE A SETTE GIORNI - DEROGHE GIUSTIFICATE - COMPETENZA REGIONALE A DISPORLE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL VENETO CHE AVEVA ANNULLATO UN PROVVEDIMENTO GIUNTALE DI DEROGA.
SENT. 618/88 - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - AFFITTACAMERE - DIVIETO DI ALLOGGIO NON INFERIORE A SETTE GIORNI - DEROGHE GIUSTIFICATE - COMPETENZA REGIONALE A DISPORLE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL VENETO CHE AVEVA ANNULLATO UN PROVVEDIMENTO GIUNTALE DI DEROGA.
Testo
Ai sensi dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, spetta alle regioni disporre le deroghe al divieto, posto agli esercenti l'attivita' di affittacamere, di fornire alloggio per un periodo inferiore a sette giorni, in quanto tale competenza rientra tra le funzioni in materia di turismo e industria alberghiera ad esse trasferite, in attuazione dell'art. 117 Cost., dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, e dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; ben potendo le regioni - nella leale cooperazione con lo Stato - fornire alla autorita' di p.s., per agevolare alla medesima lo svolgimento dei suoi compiti, utili informazioni sulle deroghe adottate.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, spetta alle regioni disporre le deroghe al divieto, posto agli esercenti l'attivita' di affittacamere, di fornire alloggio per un periodo inferiore a sette giorni, in quanto tale competenza rientra tra le funzioni in materia di turismo e industria alberghiera ad esse trasferite, in attuazione dell'art. 117 Cost., dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, e dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; ben potendo le regioni - nella leale cooperazione con lo Stato - fornire alla autorita' di p.s., per agevolare alla medesima lo svolgimento dei suoi compiti, utili informazioni sulle deroghe adottate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1972
n. 6
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 0