Sentenza 71/2021 (ECLI:IT:COST:2021:71)
Massima numero 43829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/03/2021;  Decisione del  23/03/2021
Deposito del 19/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Comparto scuola - Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - Criterio di determinazione del trattamento economico - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità della retribuzione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, Cost. - del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, secondo cui, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) viene riconosciuto un trattamento economico pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato. La normativa censurata rispetta il principio di proporzionalità della retribuzione, dal momento che assicura all'assistente amministrativo di conseguire il trattamento economico previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica. Il riconoscimento all'assistente amministrativo di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro, garantendo la proporzionalità della retribuzione globalmente considerata. Stante, infine, la diversità delle situazioni messe a confronto, non è ravvisabile la denunciata disparità di trattamento degli assistenti amministrativi rispetto al personale docente. (Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2020, n. 108 del 2016, n. 322 del 2005, n. 115 del 2003, n. 273 del 1997 e n. 22 del 1996; ordinanza n. 94 del 2002).

Il legislatore gode di ampia discrezionalità, sia nell'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici, che nella differenziazione del trattamento economico, salvo il limite della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020 e n. 330 del 1999).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il lavoratore preposto a mansioni superiori ha diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata in virtù del principio, applicabile anche al pubblico impiego, della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato di cui all'art. 36, primo comma, Cost., per cui la valutazione della retribuzione deve essere complessiva. (Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2014, n. 96 del 2016, n. 101 del 1995, n. 488 del 1992 e n. 236 del 1992).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 44

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 45

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte