Sentenza 622/1988 (ECLI:IT:COST:1988:622)
Massima numero 9157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 622/88. REGIONE TOSCANA - ENTI OSPEDALIERI - BENI - PREVISIONE LEGISLATIVA DELLA LORO INDISPONIBILITA' - OMESSA ESCLUSIONE DI SOMME DI DENARO E DI CREDITI PECUNIARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 622/88. REGIONE TOSCANA - ENTI OSPEDALIERI - BENI - PREVISIONE LEGISLATIVA DELLA LORO INDISPONIBILITA' - OMESSA ESCLUSIONE DI SOMME DI DENARO E DI CREDITI PECUNIARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 11 della legge regionale della Toscana 20 marzo 1975, n. 22, sancendo genericamente l'indisponibilita' dei beni appartenenti agli enti ospedalieri ed a tal fine richiamando l'art. 828, secondo comma, cod. civ., non si applica anche alle somme di denaro ed ai crediti pecuniari i quali possono essere sottratti alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. nel solo caso in cui un'espressa disposizione di legge o un provvedimento amministrativo dia loro un'univoca, precisa e concreta destinazione alla realizzazione di un pubblico servizio, cioe' all'esercizio di una determinata attivita' che costituisca espressione di una funzione dell'ente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge Regione Toscana 20 marzo 1975, n. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
L'art. 11 della legge regionale della Toscana 20 marzo 1975, n. 22, sancendo genericamente l'indisponibilita' dei beni appartenenti agli enti ospedalieri ed a tal fine richiamando l'art. 828, secondo comma, cod. civ., non si applica anche alle somme di denaro ed ai crediti pecuniari i quali possono essere sottratti alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. nel solo caso in cui un'espressa disposizione di legge o un provvedimento amministrativo dia loro un'univoca, precisa e concreta destinazione alla realizzazione di un pubblico servizio, cioe' all'esercizio di una determinata attivita' che costituisca espressione di una funzione dell'ente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge Regione Toscana 20 marzo 1975, n. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte