Sentenza 623/1988 (ECLI:IT:COST:1988:623)
Massima numero 13253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 623/88. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE SICILIA - ACCERTATA INADEMPIENZA ALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI - POTERE DEL SINDACO DI APPORRE I SIGILLI AL CANTIERE E AL MACCHINARIO IVI IMPIEGATO - ATTRIBUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DI UN ATTO CAUTELARE DI NATURA PENALE - NATURA AMMINISTRATIVA DELLA MISURA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE SICILIA - VIOLAZIONE, DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE, DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO E DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORME ECONOMICHE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. EDILIZIA E URBANISTICA - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE - LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLA REGIONE SICILIA - LEGITTIMITA' DI DIVERSIFICAZIONE NELLA LEGISLAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. EDILIZIA E URBANISTICA - APPOSIZIONE TEMPORANEA DI SIGILLI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' D'INIZIATIVA ECONOMICA - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 27 DICEMBRE 1978 N. 71, ART. 48; LEGGE N. 10 DEL 1977 - COST., ARTT. 3,41,101; STATUTO REGIONE SICILIA ART. 14

Testo
La misura cautelare prevista dall'art. 48 L. Reg. Sicilia 27.12.1978, n. 71, consistente nel potere del Sindaco di far apporre i sigilli al cantiere e al macchinario impiegato in caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, ha natura amministrativa e non giurisdizionale. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 48 Legge Regione Sicilia 27. 12.1978, n. 71, nella parte in cui attribuisce all'amministrazione attiva un tipico atto cautelare di natura penale, stante che al provvedimento in questione va riconosciuta natura amministrativa. E' pertanto inapplicabile l'art. 101 Cost.. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale della stessa norma, per pretesa violazione dell'art. 14 Statuto Regione Sicilia, in quanto l'attribuzione al Sindaco del potere di emettere il provvedimento di apposizione dei sigilli non viola ne' i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ne' norme fondamentali della legge di riforma economico-sociale n. 10 del 1977, essendo perfettamente in armonia con gli stessi l'attribuzione dell'intero procedimento, che ha natura amministrativa, ad una autorita' amministrativa. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 48 Legge Regione Sicilia 27.12.1978, n. 71, laddove irrazionalmente diversificherebbe, quanto all'applicabilita' del provvedimento di apposizione dei sigilli ivi previsto, tra soggetti sottoposti alla legislazione regionale e statale in quanto, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle norme fondamentali di riforme economico-sociali statali, e' riconosciuta alla Regione Sicilia competenza esclusiva in materia urbanistica. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 48 Legge Regione Sicilia 27.12.1978, n. 71, sollevata con riferimento all'art. 41 Cost., in quanto l'adozione della misura, peraltro temporanea e provvisoria, dell'apposizione dei sigilli, in ragione e a tutela di interessi generali e a garanzia dell'esecuzione dell'inadempiuto ordine di sospensione dei lavori non viola il principio di liberta' dell'iniziativa economica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 101

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

legge  28/01/1977  n. 10  art. 0