Sentenza 624/1988 (ECLI:IT:COST:1988:624)
Massima numero 11838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Titolo
SENT. 624/88 A. AVVOCATO E PROCURATORE - DIPENDENTI DI ENTE PUBBLICO (REGIONALE) - TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO - OMESSA DIVERSIFICAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI DIPENDENTI DELL'ENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 624/88 A. AVVOCATO E PROCURATORE - DIPENDENTI DI ENTE PUBBLICO (REGIONALE) - TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO - OMESSA DIVERSIFICAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI DIPENDENTI DELL'ENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'identita' sostanziale sotto il profilo oggettivo fra l'attivita' forense esercitata dai dipendenti di un ente pubblico e quella esercitata dai liberi professionisti non e' sufficiente a consentire, stanti le differenze fra le rispettive posizioni delle due categorie (incidenza del rischio professionale), un'utile comparazione fra le medesime al fine di riconoscere alla prima un trattamento differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti dello stesso ente pubblico. Ne' esiste, in tema di pubblico impiego, un principio alla stregua del quale agli avvocati e procuratori dipendenti di un ente pubblico debba essere riservato un trattamento diversificato rispetto a quello previsto per gli impiegati amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 10 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, nonche' della tabella C) ad essa allegata, in riferimento agli artt. 3,36, 97 e 117 Cost. in relazione agli artt. 15 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70).
L'identita' sostanziale sotto il profilo oggettivo fra l'attivita' forense esercitata dai dipendenti di un ente pubblico e quella esercitata dai liberi professionisti non e' sufficiente a consentire, stanti le differenze fra le rispettive posizioni delle due categorie (incidenza del rischio professionale), un'utile comparazione fra le medesime al fine di riconoscere alla prima un trattamento differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti dello stesso ente pubblico. Ne' esiste, in tema di pubblico impiego, un principio alla stregua del quale agli avvocati e procuratori dipendenti di un ente pubblico debba essere riservato un trattamento diversificato rispetto a quello previsto per gli impiegati amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 10 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, nonche' della tabella C) ad essa allegata, in riferimento agli artt. 3,36, 97 e 117 Cost. in relazione agli artt. 15 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 20/03/1975
n. 70
art. 15
legge 20/03/1975
n. 70
art. 35