Sentenza 624/1988 (ECLI:IT:COST:1988:624)
Massima numero 11860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  11838  11861


Titolo
SENT. 624/88 B. AVVOCATO E PROCURATORE - DIPENDENTI DI ENTE PUBBLICO (REGIONALE) - MANCATA ATTRIBUZIONE DEGLI ONORARI RICONOSCIUTI AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancata attribuzione agli avvocati e procuratori dipendenti della regione degli "onorari" riconosciuti agli avvocati e procuratori dello Stato - e costituenti una forma di integrazione della retribuzione - non puo' essere utilmente censurata per violazione del principio di eguaglianza se non sulla base di una comparazione fra il trattamento retributivo complessivo praticato alle categorie assunte come termini di raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte