Sentenza 624/1988 (ECLI:IT:COST:1988:624)
Massima numero 11861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Titolo
SENT. 624/88 C. REGIONE CAMPANIA - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - CRITERIO DEL MATURATO ECONOMICO - TRATTAMENTO ANCORATO ALLA RETRIBUZIONE GODUTA AL 30 SETTEMBRE 1978 - ASSERITO CONTRASTO CON UN PRINCIPIO FONDAMENTALE E CON IL CRITERIO DELL'ANZIANITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 624/88 C. REGIONE CAMPANIA - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - CRITERIO DEL MATURATO ECONOMICO - TRATTAMENTO ANCORATO ALLA RETRIBUZIONE GODUTA AL 30 SETTEMBRE 1978 - ASSERITO CONTRASTO CON UN PRINCIPIO FONDAMENTALE E CON IL CRITERIO DELL'ANZIANITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'adozione del criterio del maturato economico per ipotesi di inquadramento nel passaggio da un assetto (ordinamento gerarchico) ad un altro (qualifiche funzionali) del pubblico impiego (legge statale 11 luglio 1980, n. 312, e legge regionale Campania n. 12 del 1981) e' espressione di una scelta da operare con ampia discrezionalita'. L'adozione del diverso criterio dell'anzianita' per l'ulteriore progressione economica (d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310) non puo' essere utilizzata ne' come 'tertium comparationis' per contestare la legittimita' costituzionale del primo criterio ai sensi dell'art. 3 Cost., ne' come espressione di un principio fondamentale della materia vincolante la legislazione regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.).
L'adozione del criterio del maturato economico per ipotesi di inquadramento nel passaggio da un assetto (ordinamento gerarchico) ad un altro (qualifiche funzionali) del pubblico impiego (legge statale 11 luglio 1980, n. 312, e legge regionale Campania n. 12 del 1981) e' espressione di una scelta da operare con ampia discrezionalita'. L'adozione del diverso criterio dell'anzianita' per l'ulteriore progressione economica (d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310) non puo' essere utilizzata ne' come 'tertium comparationis' per contestare la legittimita' costituzionale del primo criterio ai sensi dell'art. 3 Cost., ne' come espressione di un principio fondamentale della materia vincolante la legislazione regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte