Sentenza 624/1988 (ECLI:IT:COST:1988:624)
Massima numero 11861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  11838  11860


Titolo
SENT. 624/88 C. REGIONE CAMPANIA - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - CRITERIO DEL MATURATO ECONOMICO - TRATTAMENTO ANCORATO ALLA RETRIBUZIONE GODUTA AL 30 SETTEMBRE 1978 - ASSERITO CONTRASTO CON UN PRINCIPIO FONDAMENTALE E CON IL CRITERIO DELL'ANZIANITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'adozione del criterio del maturato economico per ipotesi di inquadramento nel passaggio da un assetto (ordinamento gerarchico) ad un altro (qualifiche funzionali) del pubblico impiego (legge statale 11 luglio 1980, n. 312, e legge regionale Campania n. 12 del 1981) e' espressione di una scelta da operare con ampia discrezionalita'. L'adozione del diverso criterio dell'anzianita' per l'ulteriore progressione economica (d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310) non puo' essere utilizzata ne' come 'tertium comparationis' per contestare la legittimita' costituzionale del primo criterio ai sensi dell'art. 3 Cost., ne' come espressione di un principio fondamentale della materia vincolante la legislazione regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte