Sentenza 625/1988 (ECLI:IT:COST:1988:625)
Massima numero 11866
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Titolo
SENT. 625/88 B. - COLLEGAMENTI MARITTIMI CON LA SICILIA - TARIFFE PER I PASSEGGERI E LE AUTO AL SEGUITO - AUMENTI DISPOSTI CON DECRETO MINISTERIALE - NON SPETTANZA ALLO STATO SENZA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLA REGIONE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
SENT. 625/88 B. - COLLEGAMENTI MARITTIMI CON LA SICILIA - TARIFFE PER I PASSEGGERI E LE AUTO AL SEGUITO - AUMENTI DISPOSTI CON DECRETO MINISTERIALE - NON SPETTANZA ALLO STATO SENZA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLA REGIONE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
Testo
Non spetta allo Stato disporre, con il provvedimento del Ministro della marina mercantile in data 9 maggio 1981, l'aumento delle tariffe per i passeggeri e le auto al seguito in relazione ai collegamenti marittimi con la Sicilia, senza la preventiva acquisizione del parere dell'amministrazione regionale siciliana, ai sensi degli artt. 22 dello Statuto speciale ed 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, di attuazione.
Non spetta allo Stato disporre, con il provvedimento del Ministro della marina mercantile in data 9 maggio 1981, l'aumento delle tariffe per i passeggeri e le auto al seguito in relazione ai collegamenti marittimi con la Sicilia, senza la preventiva acquisizione del parere dell'amministrazione regionale siciliana, ai sensi degli artt. 22 dello Statuto speciale ed 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, di attuazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 22
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 17/12/1953
n. 1113
art. 8