Sentenza 625/1988 (ECLI:IT:COST:1988:625)
Massima numero 11870
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/06/1988;  Decisione del  08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  11862  11866  11883


Titolo
SENT. 625/88 C. COLLEGAMENTI MARITTIMI INTERNAZIONALI - COLLEGAMENTI TRA L'ITALIA E LA TUNISIA - LINEE DI NAVIGAZIONE GESTITE DALLA SOCIETA' TIRRENIA - VARIAZIONI DEGLI ORARI - SPETTANZA ALLO STATO A DISPORLI CON PROVVEDIMENTO MINISTERIALE SENZA PREVENTIVO PARERE DELLA REGIONE INTERESSATA.

Testo
Spetta allo Stato disporre, con provvedimento del Ministro della marina mercantile, la variazione degli orari delle linee di navigazione gestite dalla Societa' Tirrenia tra la Sicilia ed il porto di Tunisi, senza necessita' della preventiva acquisizione del parere della Regione, in quanto gli artt. 22 dello Statuto speciale ed 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, di attuazione, prescrivono tale parere solo in relazione ai servizi nazionali di trasporto, e non anche in relazione a quelli internazionali (nella specie tra l'Italia e la Tunisia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  17/12/1953  n. 1113  art. 8