Sentenza 5/2025 (ECLI:IT:COST:2025:5)
Massima numero 46618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  26/11/2024;  Decisione del  26/11/2024
Deposito del 24/01/2025; Pubblicazione in G. U. 29/01/2025
Massime associate alla pronuncia:  46615  46616  46617  46619


Titolo
Giustizia amministrativa - In genere - Necessità di una sua articolazione territoriale - Possibili deroghe - Condizioni. (Classif. 125001).

Testo

Ogni deroga al criterio che impone l’articolazione territoriale dell’organizzazione della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 125, secondo comma, Cost., deve: a) rispondere a uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); b) essere contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; c) risultare necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa. Si impone, dunque, un criterio rigoroso di scrutinio, da articolarsi secondo la logica del giudizio di proporzionalità, che rinviene il proprio alveo nell’art. 3 Cost. (Precedenti: S. 159/2014 - mass. 37990; S. 182/2014 - mass. 38047; S. 174/2014 - mass. 38022; S. 237/2007 - mass. 31453).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 125  co. 2

Altri parametri e norme interposte