Giustizia amministrativa - In genere - Necessità di una sua articolazione territoriale - Possibili deroghe - Condizioni. (Classif. 125001).
Ogni deroga al criterio che impone l’articolazione territoriale dell’organizzazione della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 125, secondo comma, Cost., deve: a) rispondere a uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); b) essere contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; c) risultare necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa. Si impone, dunque, un criterio rigoroso di scrutinio, da articolarsi secondo la logica del giudizio di proporzionalità, che rinviene il proprio alveo nell’art. 3 Cost. (Precedenti: S. 159/2014 - mass. 37990; S. 182/2014 - mass. 38047; S. 174/2014 - mass. 38022; S. 237/2007 - mass. 31453).