Sentenza 628/1988 (ECLI:IT:COST:1988:628)
Massima numero 9180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 628/88. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - CENTRALINISTI CIECHI - CORSI STATALI E REGIONALI PER CENTRALINISTI NON VEDENTI - DIFFERENZE - AUTOMATICA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE CONSEGUENTE SOLO ALLA FREQUENZA DEI PRIMI E PREVISTA NECESSITA' DI APPOSITO ESAME DI STATO PER CHI ABBIA FREQUENTATO I SECONDI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - COMPETENZA STATALE - ONERE FINANZIARIO GRAVANTE SULLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 628/88. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - CENTRALINISTI CIECHI - CORSI STATALI E REGIONALI PER CENTRALINISTI NON VEDENTI - DIFFERENZE - AUTOMATICA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE CONSEGUENTE SOLO ALLA FREQUENZA DEI PRIMI E PREVISTA NECESSITA' DI APPOSITO ESAME DI STATO PER CHI ABBIA FREQUENTATO I SECONDI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - COMPETENZA STATALE - ONERE FINANZIARIO GRAVANTE SULLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In materia di collocamento al lavoro dei centralinisti ciechi, legittimamente la legge n. 113 del 1985: a) differenzia i corsi effettuati presso scuole statali o autorizzate da quelli regionali, prevedendo solo per i primi che il loro compimento comporti l'automatica iscrizione nell'albo professionale, in considerazione della maggior durata, della maggior completezza dei programmi e del titolo richiesto per l'accesso; b) istituisce e regola la composizione di una commissione (nominata con provvedimento dell'Ufficio regionale del lavoro) per l'esame terminale dei corsi professionali organizzati dalla regione, atteso che tale esame e' finalizzato alla successiva iscrizione nell'albo suddetto, senza implicare alcuna modificazione ne' della disciplina delle prove conclusive di siffatti corsi, ne' del valore degli attestati rilasciati dopo il superamento delle medesime; c) pone a carico delle regioni l'onere economico delle trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate all'occupazione dei ciechi, essendo stati alle regioni medesime trasferiti beni e finanziamenti con in quali a tali oneri precedentemente faceva fronte l'Unione Italiana Ciechi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo e quarto co., 2 e 8 legge 29 marzo 1985, n. 113, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, quinto co., 81, quarto co., 117, 119 Cost.).
In materia di collocamento al lavoro dei centralinisti ciechi, legittimamente la legge n. 113 del 1985: a) differenzia i corsi effettuati presso scuole statali o autorizzate da quelli regionali, prevedendo solo per i primi che il loro compimento comporti l'automatica iscrizione nell'albo professionale, in considerazione della maggior durata, della maggior completezza dei programmi e del titolo richiesto per l'accesso; b) istituisce e regola la composizione di una commissione (nominata con provvedimento dell'Ufficio regionale del lavoro) per l'esame terminale dei corsi professionali organizzati dalla regione, atteso che tale esame e' finalizzato alla successiva iscrizione nell'albo suddetto, senza implicare alcuna modificazione ne' della disciplina delle prove conclusive di siffatti corsi, ne' del valore degli attestati rilasciati dopo il superamento delle medesime; c) pone a carico delle regioni l'onere economico delle trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate all'occupazione dei ciechi, essendo stati alle regioni medesime trasferiti beni e finanziamenti con in quali a tali oneri precedentemente faceva fronte l'Unione Italiana Ciechi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo e quarto co., 2 e 8 legge 29 marzo 1985, n. 113, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, quinto co., 81, quarto co., 117, 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte