Sentenza 632/1988 (ECLI:IT:COST:1988:632)
Massima numero 13206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
08/06/1988; Decisione del
08/06/1988
Deposito del 10/06/1988; Pubblicazione in G. U. 15/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
13205
Titolo
SENT. 632/88 B. - FORNITURE PUBBLICHE - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE - DIRETTIVE COMUNITARIE - ATTUAZIONE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E NELLE PROVINCE AUTONOME - NORME DI PRINCIPIO FISSATE DA LEGGE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 30 MARZO 1981 N. 113, ARTT. 1, SECONDO COMMA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 - COST. ARTT. 5, 116; STATUTO SICILIA ART. 14; STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE ART. 8, NN. 1, 17, 21, 25
SENT. 632/88 B. - FORNITURE PUBBLICHE - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE - DIRETTIVE COMUNITARIE - ATTUAZIONE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E NELLE PROVINCE AUTONOME - NORME DI PRINCIPIO FISSATE DA LEGGE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 30 MARZO 1981 N. 113, ARTT. 1, SECONDO COMMA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 - COST. ARTT. 5, 116; STATUTO SICILIA ART. 14; STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE ART. 8, NN. 1, 17, 21, 25
Testo
La legge 30 marzo 1981 n. 113 - recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva CEE n. 77/62 - e' diretta a garantire la puntuale osservanza dell'obbligo comunitario 'ex' art. 189 del Trattato CEE, e pertanto va osservata in tutte le sue disposizioni anche nelle Regioni e Province ad autonomia speciale fino a quando queste ultime non abbiano emanato proprie norme. Peraltro, le "norme di principio" indicate nella medesima legge - in quanto necessarie ad assicurare l'uniformita' delle misure di esecuzione - vincolano anche la potesta' legislativa primaria delle Regioni e Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5 e 116 Cost.; 14 dello Statuto speciale per la Sicilia; e 8, nn. 1, 17, 21 e 25, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 30 marzo 1981 n. 113, in quanto pongono all'esercizio della potesta' legislativa primaria regionale e provinciale vincoli ulteriori rispetto a quelli contenuti nella direttiva.
La legge 30 marzo 1981 n. 113 - recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva CEE n. 77/62 - e' diretta a garantire la puntuale osservanza dell'obbligo comunitario 'ex' art. 189 del Trattato CEE, e pertanto va osservata in tutte le sue disposizioni anche nelle Regioni e Province ad autonomia speciale fino a quando queste ultime non abbiano emanato proprie norme. Peraltro, le "norme di principio" indicate nella medesima legge - in quanto necessarie ad assicurare l'uniformita' delle misure di esecuzione - vincolano anche la potesta' legislativa primaria delle Regioni e Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5 e 116 Cost.; 14 dello Statuto speciale per la Sicilia; e 8, nn. 1, 17, 21 e 25, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 30 marzo 1981 n. 113, in quanto pongono all'esercizio della potesta' legislativa primaria regionale e provinciale vincoli ulteriori rispetto a quelli contenuti nella direttiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 116
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte